Questo traguardo conclude oltre un decennio di dibattiti e sostiene con fermezza l'approccio scientifico e proporzionato proposto dalla Commissione europea
Questo regolamento rappresenta l'unica iniziativa nell'ambito della strategia “Farm to Fork” del Green Deal europeo che fornisce soluzioni concrete e pratiche per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, affrontando al contempo la questione della riduzione degli strumenti a disposizione degli agricoltori europei. Consentendo un accesso responsabile a metodi avanzati di coltivazione delle piante, la legislazione accelererà lo sviluppo di varietà vegetali migliorate. Per gli agricoltori, ciò significherebbe avere accesso a colture più resistenti alla siccità, allo stress termico e ai parassiti emergenti che minacciano sempre più la produttività, la redditività delle aziende agricole e la stabilità dell'approvvigionamento in tutta l'UE.
Il presidente di Fedagripesca Drei: “Un accordo storico che apre alcune nuove opportunità al settore agroalimentare europeo per fronteggiare le criticità connesse ai cambiamenti climatici e rispondere alla sempre più frequente indisponibilità di strumenti di difesa per le colture. I risultati operativi, tuttavia, non saranno immediati e ci vorranno tempi anche molto lunghi: per questo auspichiamo una veloce conclusione dell’iter di approvazione dell’accordo affinché si possa disporre di sementi e di piante NGT nei tempi più rapidi possibili. L’accordo prevede alcune decisioni lasciate in capo agli Stati Membri sulle quali noi chiediamo però garanzie di omogeneità nell’applicazione da parte di tutti gli Stati dell’Unione Europea”.
Nell’intesa raggiunta è stata confermata l’equivalenza delle piante NGT1 con quelle convenzionali essendo di fatto indistinguibili, mentre le piante NGT2, ottenute con modifiche genetiche più complesse, resteranno soggette a etichettatura e tracciabilità obbligatorie, simile a quella prevista per gli OGM. Le autorità nazionali dovranno tuttavia verificare che le piante NGT appartengano alla categoria 1, ma la loro progenie non dovrà essere successivamente verificata.
Per il principio di equivalenza le piante NGT1 non saranno etichettate, ad eccezione dei semi di primo impianto.