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Nuova direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili

giovedì 19 ottobre 2023

Nuova direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili

Tutti gli Stati membri contribuiranno al conseguimento di obiettivi settoriali più ambiziosi riguardanti trasporti, industria, edifici, teleriscaldamento e teleraffrescamento

La proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, unitamente ad altre proposte, è una risposta agli aspetti energetici della transizione climatica dell'UE nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%".

Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato il pacchetto "Pronti per il 55%". Il pacchetto mira ad allineare la normativa dell'UE in materia di clima ed energia all'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e a quello di ridurre, entro il 2030, le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Inoltre, nell'ambito del piano REPowerEU, il 18 maggio 2022 la Commissione ha proposto una serie di ulteriori modifiche mirate alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per rispecchiare cambiamenti recenti nel panorama energetico.

Il Consiglio ha adottato la nuova direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per portare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'UE al 42,5% entro il 2030, con un'integrazione indicativa supplementare del 2,5% al fine di consentire il conseguimento dell'obiettivo del 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune.

Tutti gli Stati membri contribuiranno al conseguimento di obiettivi settoriali più ambiziosi riguardanti trasporti, industria, edifici, teleriscaldamento e teleraffrescamento.

La direttiva è stata formalmente adottata. Sarà ora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Una volta entrata in vigore la direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale.

Trasporti

Gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra:

  • un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% nell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti grazie all'uso di energie rinnovabili entro il 2030
  • una quota vincolante pari ad almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030

Le nuove norme fissano un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell'ambito di tale obiettivo, vi è un requisito minimo dell'1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.

Industria

La direttiva stabilisce che l'industria dovrà aumentare annualmente dell'1,6% l'uso delle energie rinnovabili. Gli Stati membri hanno convenuto che il 42% dell'idrogeno utilizzato nell'industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035. Gli Stati membri avranno la possibilità di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'uso industriale a due condizioni:

  • il contributo nazionale degli Stati membri all'obiettivo vincolante generale dell'UE raggiunge la quota prevista
  • la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035

Edifici, riscaldamento e raffrescamento

Le nuove norme stabiliscono un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030.

Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da incrementi indicativi supplementari calcolati specificamente per ciascuno Stato membro.

Bioenergia

La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità relativi all'uso della biomassa per l'energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia. Gli Stati membri garantiranno l'applicazione del principio dell'uso a cascata con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

Autorizzazioni più rapide per i progetti

Le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili saranno accelerate. L'intenzione è di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel contesto del piano REPowerEU dell'UE, che mira a raggiungere l'indipendenza dai combustibili fossili russi a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Gli Stati membri designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di procedure di autorizzazione semplificate e rapide. La diffusione delle energie rinnovabili sarà inoltre considerata di "interesse pubblico prevalente", il che limiterà i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti.