Accordo che aiuta la trasparenza dei prodotti nel settore del miele e che migliora la proposta iniziale del Parlamento europeo in materia di etichettatura d`origine
Oggi la Presidenza belga del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per migliorare i requisiti di informazione dei consumatori per il miele, le marmellate di frutta, i succhi di frutta e il latte disidratato.
L'accordo riguarda la cosiddetta Breakfast Directive (o Direttiva Colazione) e, una volta adottato formalmente, aggiornerà le norme relative alla composizione, all'etichettatura e alla denominazione di alcuni prodotti alimentari.
Per quanto riguarda il miele, la proposta e contiene i seguenti elementi:
- i Paesi di origine saranno indicati sull'etichetta in ordine decrescente, in base al peso; l'etichetta includerà anche la percentuale che ciascun Paese rappresenta nella miscela, aumentando così la trasparenza per i consumatori;
- gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di indicare la percentuale in etichetta si applichi solo alle quattro quote maggiori, purché queste rappresentino più del 50% del peso della miscela;
- per garantire la flessibilità, nel caso di confezioni di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi di origine possono essere sostituiti da un codice ISO di due lettere;
- una piattaforma di esperti sosterrà la Commissione nello sviluppo di metodi per individuare l'adulterazione del miele e nel miglioramento dei controlli; ciò contribuirà a combattere le frodi nel settore del miele.
In materia succhi di frutta, per riflettere la crescente domanda di prodotti a ridotto contenuto di zucchero, il testo approvato in via provvisoria prevede anche l'aggiunta di tre nuove categorie: "succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero", "succo di frutta concentrato a ridotto contenuto di zucchero" e "succo di frutta concentrato a ridotto contenuto di zucchero". Inoltre, gli operatori potranno utilizzare l'etichetta "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturali".
Il Consiglio e il Parlamento hanno anche concordato di aumentare il contenuto minimo di frutta nelle confetture e nelle confetture extra (100 g in più per kg per le confetture e 50 g in più per kg per le confetture extra), garantendo al contempo una distinzione significativa tra le due categorie
- 450 g come regola generale per le confetture;
- 500 g come regola generale per le confetture extra.
Buone notizie per quanto riguarda l’etichettatura, dove viene sventata un’etichetta d’origine con percentuale precisa degli ingredienti, che sarebbe stato un onere troppo severo per i produttori di succhi e confetture a base di frutta.
Nel caso del latte disidratato, i due colegislatori hanno concordato di consentire l'uso di trattamenti che producono prodotti di latte disidratato senza lattosio.